Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – Evonik Degussa e AlzChem / Commissione

(causa T‑391/09)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Circostanze aggravanti — Recidiva — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Durata dell’infrazione — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1. 

Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Presunzione relativa — Onere della prova — Violazione della presunzione d’innocenza — Insussistenza — Violazione del principio della responsabilità personale — Insussistenza — Violazione del principio della personalità della pena — Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 16-21, 24, 25, 30-38, 47, 48, 77, 89, 94, 96, 152)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge ammende per infrazione alle regole di concorrenza e che riguarda una pluralità di destinatari — Imputazione delle pratiche di una controllata alla sua controllante — Necessità di una motivazione esplicita — Portata (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 59-61)

3. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato preso in considerazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 129, 131)

4. 

Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione — Insussistenza — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Insussistenza di un vantaggio — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punti 133, 238-242)

5. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Nozione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28) (v. punti 141-145, 153, 155)

6. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 166, 261)

7. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Predisposizione di un programma di adeguamento per conformarsi alle regole di concorrenza — Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 168, 169, 174, 175, 183)

8. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 187)

9. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — Limiti — Rispetto della comunicazione sul trattamento favorevole (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23) (v. punti 201-203, 210, 211)

10. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Potere discrezionale della Commissione — Inclusione nell’importo di base dell’ammenda del diritto d’ingresso e aumento di detto importo per recidiva — Ammissibilità — Arrotondamento della durata di partecipazione di differenti imprese ad un’unica e medesima infrazione — Giustificazione — Insussistenza — Violazione del principio di proporzionalità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19-26) (v. punti 218-223, 225-236)

11. 

Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti — Unità economica — Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 244-246, 271)

12. 

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza e infligge un’ammenda — Impresa designata insieme ad altre entità quale responsabile in solido — Ricevibilità (Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 258-260)

13. 

Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 280, 281)

14. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Mero rinvio ad una sentenza precedente del Tribunale — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 282-285)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurne l’importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti.

Dispositivo

1) 

L’articolo 2, lettere g) e h), della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, con la precisazione tuttavia che tale annullamento non inficia l’effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell’una o dell’altra di queste due società, a titolo dell’ammenda loro inflitta in solido per l’infrazione accertata dell’articolo 1, lettera f), di detta decisione, in capo alla SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell’ammenda inflitta a quest’ultima all’articolo 2, lettera g), della medesima decisione.

2) 

Per l’infrazione constatata in capo alla Evonik Degussa e della AlzChem dell’articolo 1, lettera f), della decisione C(2009) 5791 definitivo, sono inflitte le seguenti ammende:

– 

alla Evonik Degussa e alla AlzChem in solido: EUR 2,49 milioni, con la precisazione che si riterrà che la Evonik Degussa e la AlzChem abbiano pagato tale ammenda fino a concorrenza delle somme versate dalla SKW Stahl Technik a titolo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettere f) e g), della stessa decisione;

– 

alla Evonik Degussa, l’unica responsabile per il pagamento di tale ammenda, EUR 1,24 milioni.

3) 

Per il resto, il ricorso è respinto.

4) 

La Evonik Degussa e la AlzChem sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Evonik Degussa e dalla AlzChem.


Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – Evonik Degussa e AlzChem / Commissione

(causa T‑391/09)

«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Circostanze aggravanti — Recidiva — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Durata dell’infrazione — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1. 

Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Presunzione relativa — Onere della prova — Violazione della presunzione d’innocenza — Insussistenza — Violazione del principio della responsabilità personale — Insussistenza — Violazione del principio della personalità della pena — Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 16-21, 24, 25, 30-38, 47, 48, 77, 89, 94, 96, 152)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che infligge ammende per infrazione alle regole di concorrenza e che riguarda una pluralità di destinatari — Imputazione delle pratiche di una controllata alla sua controllante — Necessità di una motivazione esplicita — Portata (Artt. 81 CE e 253 CE) (v. punti 59-61)

3. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato preso in considerazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 129, 131)

4. 

Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione — Insussistenza — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Insussistenza di un vantaggio — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punti 133, 238-242)

5. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Nozione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28) (v. punti 141-145, 153, 155)

6. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 166, 261)

7. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Predisposizione di un programma di adeguamento per conformarsi alle regole di concorrenza — Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 168, 169, 174, 175, 183)

8. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 187)

9. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — Limiti — Rispetto della comunicazione sul trattamento favorevole (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 23) (v. punti 201-203, 210, 211)

10. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Potere discrezionale della Commissione — Inclusione nell’importo di base dell’ammenda del diritto d’ingresso e aumento di detto importo per recidiva — Ammissibilità — Arrotondamento della durata di partecipazione di differenti imprese ad un’unica e medesima infrazione — Giustificazione — Insussistenza — Violazione del principio di proporzionalità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19-26) (v. punti 218-223, 225-236)

11. 

Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti — Unità economica — Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 244-246, 271)

12. 

Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza e infligge un’ammenda — Impresa designata insieme ad altre entità quale responsabile in solido — Ricevibilità (Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 258-260)

13. 

Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 280, 281)

14. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Mero rinvio ad una sentenza precedente del Tribunale — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 282-285)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurne l’importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti.

Dispositivo

1) 

L’articolo 2, lettere g) e h), della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, con la precisazione tuttavia che tale annullamento non inficia l’effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell’una o dell’altra di queste due società, a titolo dell’ammenda loro inflitta in solido per l’infrazione accertata dell’articolo 1, lettera f), di detta decisione, in capo alla SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell’ammenda inflitta a quest’ultima all’articolo 2, lettera g), della medesima decisione.

2) 

Per l’infrazione constatata in capo alla Evonik Degussa e della AlzChem dell’articolo 1, lettera f), della decisione C(2009) 5791 definitivo, sono inflitte le seguenti ammende:

– 

alla Evonik Degussa e alla AlzChem in solido: EUR 2,49 milioni, con la precisazione che si riterrà che la Evonik Degussa e la AlzChem abbiano pagato tale ammenda fino a concorrenza delle somme versate dalla SKW Stahl Technik a titolo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettere f) e g), della stessa decisione;

– 

alla Evonik Degussa, l’unica responsabile per il pagamento di tale ammenda, EUR 1,24 milioni.

3) 

Per il resto, il ricorso è respinto.

4) 

La Evonik Degussa e la AlzChem sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Evonik Degussa e dalla AlzChem.