Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – SKW Stahl‑Metallurgie Holding et SKW Stahl‑Metallurgie / Commissione
(causa T‑384/09)
«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Diritti della difesa — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006»
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1. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Audizione delle imprese — Domanda di un’impresa di esporre i propri argomenti a porte chiuse al fine di tutelare le proprie relazioni d’affari con un’altra impresa — Rischio di violazione dei diritti della difesa di quest’altra impresa — Rigetto — Mutamento di circostanze che non comporta più la necessità di esporre gli argomenti a porte chiuse — Domanda di una nuova audizione — Rigetto — Violazione del diritto al contraddittorio — Insussistenza — Necessità per il consigliere-auditore di conciliare i diritti della difesa delle due imprese (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12, § 1, e 14, §§ 1 e 6) (v. punti 20, 21, 35-39, 58, 61, 62) |
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2. |
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Presunzione relativa — Onere della prova (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 67-72, 82-86, 90, 99, 109-111, 123, 124) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 129, 130) |
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4. |
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Mero rinvio a una sentenza anteriore del Tribunale — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 131-134) |
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5. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 135) |
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6. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla Commissione — Facoltà della Commissione di discostarsi da questi ultimi — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento — Presa in considerazione delle caratteristiche particolari di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio che l’ammenda sia sproporzionata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13, 25 e 37) (v. punti 147, 153, 164-168) |
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7. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Modifica degli orientamenti per il calcolo delle ammende — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 185) |
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8. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 186, 188) |
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9. |
Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti — Unità economica — Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 194-197) |
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10. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Violazione del principio di legalità delle pene — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 206) |
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11. |
Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione — Insussistenza — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Insussistenza di un vantaggio — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punto 225) |
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12. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Impresa beneficiaria (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 237-240) |
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13. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa — Eventuale scioglimento dell’entità economica successivamente all’adozione della decisione impugnata — Irrilevanza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 266, 267) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
SKW Stahl‑Metallurgie Holding AG e SKW Stahl‑Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Gigaset AG sopporterà le proprie spese. |
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – SKW Stahl‑Metallurgie Holding et SKW Stahl‑Metallurgie / Commissione
(causa T‑384/09)
«Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Diritti della difesa — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006»
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Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Audizione delle imprese — Domanda di un’impresa di esporre i propri argomenti a porte chiuse al fine di tutelare le proprie relazioni d’affari con un’altra impresa — Rischio di violazione dei diritti della difesa di quest’altra impresa — Rigetto — Mutamento di circostanze che non comporta più la necessità di esporre gli argomenti a porte chiuse — Domanda di una nuova audizione — Rigetto — Violazione del diritto al contraddittorio — Insussistenza — Necessità per il consigliere-auditore di conciliare i diritti della difesa delle due imprese (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12, § 1, e 14, §§ 1 e 6) (v. punti 20, 21, 35-39, 58, 61, 62) |
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Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Presunzione relativa — Onere della prova (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 67-72, 82-86, 90, 99, 109-111, 123, 124) |
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Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 129, 130) |
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Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Mero rinvio a una sentenza anteriore del Tribunale — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 131-134) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 135) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla Commissione — Facoltà della Commissione di discostarsi da questi ultimi — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento — Presa in considerazione delle caratteristiche particolari di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio che l’ammenda sia sproporzionata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13, 25 e 37) (v. punti 147, 153, 164-168) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Modifica degli orientamenti per il calcolo delle ammende — Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore — Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 185) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 186, 188) |
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Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti — Unità economica — Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 194-197) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Violazione del principio di legalità delle pene — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 206) |
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Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione — Insussistenza — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Insussistenza di un vantaggio — Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punto 225) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Impresa beneficiaria (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 237-240) |
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Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa — Eventuale scioglimento dell’entità economica successivamente all’adozione della decisione impugnata — Irrilevanza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 266, 267) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.
Dispositivo
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Il ricorso è respinto. |
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SKW Stahl‑Metallurgie Holding AG e SKW Stahl‑Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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Gigaset AG sopporterà le proprie spese. |