Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 26-28, 38-40, 57, 59, 60)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 50)
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione della sola normativa comunitaria – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 52)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2009 (procedimento R 623/2008-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la Wedl & Hofmann GmbH.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013 – Reber / UAMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
(causa T-355/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Walzer Traum — Marchio nazionale denominativo anteriore Walzertraum — Assenza di uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento»
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1. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25) |
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2. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 26-28, 38-40, 57, 59, 60) |
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3. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29) |
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4. |
Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 50) |
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5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Valutazione della registrabilità di un segno — Considerazione della sola normativa comunitaria — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri — Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 52) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2009 (procedimento R 623/2008-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la Wedl & Hofmann GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |