Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)

2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 26-28, 38-40, 57, 59, 60)

3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29)

4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 50)

5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno  – Considerazione della sola normativa comunitaria – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 52)

Oggetto della causa

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2009 (procedimento R 623/2008-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la Wedl & Hofmann GmbH.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013 – Reber / UAMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

(causa T-355/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Walzer Traum — Marchio nazionale denominativo anteriore Walzertraum — Assenza di uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parità di trattamento»

1. 

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)

2. 

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 26-28, 38-40, 57, 59, 60)

3. 

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29)

4. 

Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 50)

5. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Valutazione della registrabilità di un segno — Considerazione della sola normativa comunitaria — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri — Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 52)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2009 (procedimento R 623/2008-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Reber Holding GmbH & Co. KG e la Wedl & Hofmann GmbH.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese.