Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 30 novembre 2011 – Sniace / Commissione
(causa T‑238/09)
«Aiuti di Stato – Accordi di rinegoziazione di debiti – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Obbligo di motivazione»
1. Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punti 31‑35, 87)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata – Valutazione del criterio del comportamento del creditore privato (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 37‑38, 54, 67)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 76‑77, 81)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2009, 2009/612/CE, relativa alla misura C 5/2000 (ex NN 118/97) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore dell’impresa SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria), che modifica la decisione 1999/395/CE (GU L 210, pag. 4). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sniace, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |