Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo

(Art. 230, quinto comma, CE e 254, n. 3, CE)

2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso diretto contro una decisione del Consiglio che concede solamente un accesso parziale ad un documento — Divulgazione integrale di tale documento da parte di un terzo — Conservazione dell’interesse ad agire — Ricevibilità

(Art. 266, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

3. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 1 e 4)

Massima

1. Risulta dal dettato stesso dell’art. 230, quinto comma, CE che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso ha carattere sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica.

Di conseguenza, la data in cui si è avuto conoscenza della decisione impugnata dal ricorrente non può essere considerata come il dies a quo del termine di ricorso, qualora tale decisione gli sia stata notificata in applicazione dell’art. 254, n. 3, CE.

Pertanto, in presenza di una notifica al destinatario, per il calcolo del termine di ricorso previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, si deve prendere in considerazione quest’ultima data e non quella in cui si è avuto conoscenza dell’atto, criterio quest’ultimo che interviene solo in via sussidiaria in mancanza di notifica.

(v. punto 28)

2. L’interesse ad agire del ricorrente, relativamente all’oggetto del ricorso, deve esistere nella fase della presentazione dello stesso, pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. Se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione nel merito da parte del Tribunale non gli può procurare alcun beneficio.

La divulgazione sul sito Internet di un terzo della versione integrale di un documento con riferimento al quale il ricorrente ha chiesto l'accesso non consente di ritenere che il ricorrente non abbia o non abbia più un interesse a chiedere l’annullamento della decisione che gli nega l'accesso integrale al citato documento.

Un ricorrente mantiene segnatamente un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro. Un siffatto interesse ad agire deriva dall’art. 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tale interesse ad agire può tuttavia sussistere solo se l’asserita illegittimità può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della controversia che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente. È quanto avviene nel caso di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione del Consiglio che nega l’accesso integrale ad un documento, allorché, da un lato, l’illegittimità asserita dal ricorrente si fonda su un’interpretazione di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che il Consiglio molto probabilmente riaffermerà in occasione di una nuova domanda e, dall’altro, il ricorrente, in quanto associazione che persegue lo scopo di promuovere la trasparenza all’interno dell’Unione europea, può presentare in futuro domande di accesso analoghe riguardanti lo stesso tipo di documenti.

Peraltro, poiché l’autore della divulgazione delle informazioni controverse non è il Consiglio, che riconoscerebbe in tal modo l’interesse del pubblico ad ottenere la divulgazione di siffatte informazioni, ma un terzo che non ha rispettato la normativa applicabile all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, il comportamento di quest'ultimo è irrilevante ai fini della valutazione dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento di siffatta decisione.

Di conseguenza, anche se ha potuto prendere conoscenza del contenuto delle informazioni con riferimento alle quali il Consiglio gli aveva negato l’accesso, il ricorrente ha un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

(v. punti 33-37)

3. Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, segnatamente del fatto, ricordato al secondo ‘considerando’ di quest’ultimo, secondo cui il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è collegato alla natura democratica di queste ultime e della circostanza che il medesimo regolamento è volto, come emerge dal quarto ‘considerando’ e dall’art. 1 del medesimo, a conferire al pubblico un diritto di accesso che sia il più ampio possibile, le eccezioni a tale diritto elencate all’art. 4 del regolamento di cui trattasi devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo.

L’affermazione dell’accesso più ampio possibile del pubblico implica quindi il diritto di quest’ultimo a che gli venga divulgata l’integralità del contenuto dei documenti richiesti, ove tale diritto può essere limitato solo dall’applicazione rigorosa delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001. Se solo una parte del documento richiesto rientra in un’eccezione, le altre parti del documento sono divulgate. In tali condizioni, la trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una legittimità, un’efficienza e una responsabilità maggiori dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

Tali considerazioni hanno evidentemente una rilevanza del tutto particolare allorché il Consiglio agisce in veste di legislatore, come risulta dal sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1049/2001, secondo cui un accesso più ampio ai documenti dev’essere autorizzato per l’appunto in tali circostanze. La trasparenza in tal caso contribuisce a rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che costituiscono il fondamento di un atto legislativo. Infatti, la possibilità per i cittadini di conoscere il fondamento dell’azione legislativa è condizione per l’esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici.

La mera circostanza che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione di per sé non può essere sufficiente per giustificare l’applicazione di quest’ultima. Una siffatta applicazione può, in linea di principio, essere giustificata solo nell’ipotesi in cui l’istituzione abbia previamente valutato se l’accesso al documento fosse idoneo a ledere in concreto ed effettivamente l’interesse protetto. Inoltre, il rischio di pregiudizio a un interesse protetto, per poter essere invocato, deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

(v. punti 55-57, 59)