Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011 – Deichmann / UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata)
(causa T‑202/09)
«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio consistente nella rappresentazione di uno degli elementi costitutivi del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-41)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 28, 34-35, 54)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 aprile 2009 (procedimento R 224/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea di un marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata. |
Dati della causa
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata, per prodotti delle classi 10 e 25 (registrazione internazionale che designa la Comunità europea, n. W00881226 |
Decisione dell’esaminatore:: |
Diniego della tutela |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deichmann SE è condannata alle spese. |