Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011 – Slovenia / Commissione
(causa T‑197/09)
«FEAOG – Sezione Garanzia – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Seminativi»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 20‑23)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 39‑40, 83)
3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Estrapolazione delle constatazioni di lacune nel sistema di controllo di uno Stato membro da una regione ad altre regioni – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 58‑64)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 75, pag. 15), nella misura in cui concerne la Repubblica di Slovenia. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |