Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 230 CE e 253 CE) (v. punto 31)

2. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Violazione delle condizioni prescritte – Obbligo per gli Stati membri di recuperare i fondi andati perduti a seguito di abuso o negligenza – Applicazione del diritto nazionale – Limiti – Efficacia del diritto comunitario (Art. 211 CE; regolamenti del Consiglio n. 2052/88, art. 4, n. 1, e n. 4253/88, artt. 23 e 24; regolamento della Commissione n. 1681/94, art. 5, n. 2) (v. punti 47-49)

3. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Obbligo per gli Stati membri di controllo regolare delle azioni finanziate – Competenza della Commissione a constatare carenze del sistema di gestione e controllo a livello nazionale (Art. 274 CE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23, n. 1, e 24) (v. punti 55-56, 58)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, C(2008) 8355, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), accordato a titolo del documento unico di programmazione n. 97.07.13.003, rientrante nell’obiettivo n. 2, concernente la regione di Groningen-Drenthe, conformemente alla decisione della Commissione 26 maggio 1997, 97/711/CE.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.