1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
4. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
5. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3]
6. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Se il corpo del ricorso può essere sostenuto e completato su punti specifici con rinvii a estratti di documenti che vi sono allegati, un rinvio generale ad altri scritti non può sanare l’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza delle disposizioni sopra ricordate, debbono figurare nel ricorso stesso.
Non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse si riferiscono.
(v. punti 18‑19)
2. La ratio legis del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario, consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, le dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.
(v. punto 23)
3. Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché è utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di creare o di mantenere per essi uno sbocco, con esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione. Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come è tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno.
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve basarsi sulla considerazione di tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati nel settore economico interessato per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.
Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, da un lato, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso e, dall’altro, della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti.
(v. punti 24‑26)
4. Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa.
Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono esserlo rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento. Pertanto, non occorre che l’uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente importante per poter essere qualificato come effettivo.
(v. punti 27‑28)
5. L’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento. Inoltre, va precisato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, n. 2, lett. a) e dell’art. 43, nn. 2 e 3, di detto regolamento, la prova dell’utilizzazione effettiva di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un’opposizione avverso una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell’utilizzazione del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
(v. punti 29‑30)
6. Per il consumatore medio dell’Unione europea esiste un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, tra il segno denominativo peerstorm, la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per «capi di abbigliamento, scarpe, cappelleria» appartenenti alla classe 25 di cui all’Accordo di Nizza e il marchio denominativo PETER STORM registrato anteriormente quale marchio comunitario per prodotti identici.
Esiste un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i marchi in questione. Per quanto riguarda gli articoli d’abbigliamento interessati, la somiglianza visiva riveste un’importanza particolare in questo caso dal momento che si riconosce che, in generale, l’acquisto di abiti implica l’esame visivo dei marchi.
Non è stato dimostrato che il marchio anteriore, utilizzato nel suo insieme nel settore dell’abbigliamento, possiede un debole grado di carattere distintivo intrinseco sul territorio dell’Unione.
Ammettendo anche che il marchio anteriore possieda soltanto un debole carattere distintivo, vista l’identità dei prodotti designati dal marchio anteriore e dal marchio richiesto e gli elementi di somiglianza tra i segni in questione in particolare sul piano visivo, per il pubblico di riferimento non poteva essere escluso un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Ciò vale a maggior ragione in quanto esiste anche un certo grado di somiglianza concettuale tra i marchi in questione.
(v. punti 50‑51, 75, 78‑80)