23.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 184/9 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2012 — In't Veld/Consiglio
(Causa T-529/09) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Parere del servizio giuridico del Consiglio in merito ad una raccomandazione della Commissione intesa ad autorizzare l’avvio di negoziati in vista di un accordo internazionale - Rifiuto parziale di accesso - Eccezione relativa alla protezione dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Pregiudizio concreto e prevedibile dell’interesse in gioco - Interesse pubblico prevalente)
2012/C 184/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sophie In't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer, C. Fekete e O. Petersen, successivamente M. Bauer e C. Fekete, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 29 ottobre 2009 con la quale quest’ultimo rifiuta l’accesso integrale al documento n. 11897/09, del 9 luglio 2009, contenente un parere del servizio giuridico del Consiglio intitolato «Raccomandazione della Commissione al Consiglio intesa ad autorizzare l’avvio di negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America in vista di un accordo internazionale destinato a mettere a disposizione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento nonché per contrastare tali fenomeni — fondamento giuridico»
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio del 29 ottobre 2009 è annullata nella parte in cui rifiuta l’accesso alle parti non divulgate del documento n. 11897/09, diverse da quelle attinenti al contenuto specifico del previsto accordo o delle direttive di negoziato. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |