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19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/17 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — PAKI Logistics/UAMI (PAKI)
(Causa T-526/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PAKI - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume - Art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 340/34
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, poi F. Penlington, agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2009 (procedimento R 1805/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PAKI come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La PAKI Logistics GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |