14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/27


Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2013 — Rusal Armenal/Consiglio

(Causa T-512/09) (1)

(Dumping - Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina - Adesione dell’Armenia all’OMC - Status di impresa operante in economia di mercato - Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 - Compatibilità con l’accordo antidumping - Articolo 277 TFUE)

2013/C 367/48

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Armenia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentati: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, e, infine, J.-P. Hix e B. Driessen)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentati: M. França e C. Clyne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui concerne la Rusal Armenal ZAO.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Rusal Armenal.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.