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2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/16 |
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione
(Causa T-400/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Principio di legalità dei reati e delle pene - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Capacità contributiva)
2013/C 32/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ecka Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania); e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente H. Janssen e M. Franz, successivamente H. Janssen e P. Homann, avv.ti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, K. Mojzesowicz e N. von Lingen, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ecka Granulate GmbH & Co. KG e la non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |