8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/15 |
Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2013 — HSE/Commissione
(Causa T-399/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, esclusi Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione d’innocenza - Ammende - Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Circostanze attenuanti - Infrazione imputabile a negligenza - Infrazione autorizzata o caldeggiata dalle autorità pubbliche)
2014/C 39/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke e N. von Lingen, poi N. von Lingen e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Una domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con detta decisione alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |