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8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/14 |
Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione
(Causa T-384/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito - Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e spartizione del mercato - Diritti della difesa - Imputabilità della condotta illecita - Obbligo di motivazione - Ammende - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Collaborazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006)
(2014/C 71/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Germania) e SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (rappresentanti: inizialmente, A. Birnstiel, S. Janka e S. Dierckens, avvocati, successivamente, A. Birnstiel e S. Janka)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Gigaset AG (già Arques Industries AG) (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Grave, A. Scheidtmann e B. Meyring, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e SKW Stahl-Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Gigaset AG sopporterà le proprie spese. |