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25.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/7 |
Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI)
(Causa T-304/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI - Marchio anteriore non registrato e segno anteriore BASMATI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009])
2012/C 58/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin et D. Sills, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentante: C. Thomas-Raquin, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tilda Riceland Private Ltd e la Siam Grains Co. Ltd.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1) è annullata. |
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2) |
L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché due terzi delle spese della Tilda Riceland Private Ltd. |
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3) |
La Siam Grains Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese della Tilda Riceland Private. |