25.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/7


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI)

(Causa T-304/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo BASmALI - Marchio anteriore non registrato e segno anteriore BASMATI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2012/C 58/12

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin et D. Sills, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentante: C. Thomas-Raquin, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tilda Riceland Private Ltd e la Siam Grains Co. Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 marzo 2009 (procedimento R 513/2008-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché due terzi delle spese della Tilda Riceland Private Ltd.

3)

La Siam Grains Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese della Tilda Riceland Private.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.