28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/19


Sentenza del Tribunale 13 aprile 2011 — Safariland/UAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Causa T-262/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Art. 63, n. 2, art. 65, n. 6, artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009)

2011/C 160/27

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Safariland LLC, già Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Daniel e O. Haleen, successivamente O. Haleen)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2009 [procedimento R 493/2002-4 (II)], relativa ad un procedimento di opposizione tra la Defense Technology Corporation of America e la DEF-TEC Defense Technology GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Safariland LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla DEF-TEC Defense Technology GmbH.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.