24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/29


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-158/09) (1)

(FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAOG - Asserite negligenze dello Stato membro nel recupero delle somme indebitamente versate - Messa a carico dello Stato membro delle conseguenze finanziare della mancanza di recupero)

2012/C 366/55

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (I. Chalkias, S. Papaïoannou e V. Karra, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e E. Tserepa-Lacombe, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento o di modifica della decisione della Commissione C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, nella parte in cui tale decisione esclude dal finanziamento comunitario e imputa alla Repubblica ellenica un importo di EUR 13 348 979,02.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione C(2009) 810 def., del 13 febbraio 2009, relativa al trattamento finanziario da applicarsi in sede di liquidazione dei conti delle spese finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in determinate ipotesi di irregolarità commesse da imprese, è annullata nella parte in cui archivia le pratiche EL/1993/01 e EL/1994/031 e imputa, a tale titolo, alla Repubblica ellenica, importi di EUR 519 907 e di EUR 300 914,99.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a sopportare quattro quinti delle sue spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione è condannata a sopportare un quinto delle sue spese e un quinto delle spese della Repubblica ellenica.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.