29.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 314/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin/Commissione
(Causa T-146/09 RENV) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione di mercati e scambi di informazioni commerciali sensibili - Imputabilità del comportamento illecito - Principio della continuità economica - Principio della responsabilità personale - Ammende - Circostanze aggravanti - Ruolo di capofila - Massimale del 10 % - Competenza estesa al merito»))
(2016/C 314/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Parker Hannifin Manufacturing Srl, già Parker ITR Srl (Corsico, Italia), e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Amory, F. Marchini Camia ed É. Barbier de La Serre, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, S. Noë e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella parte in cui detta decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta nella suddetta decisione.
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione C(2009) 428 definitivo della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullato nella parte in cui è stata applicata una maggiorazione del 30 % all’importo dell’ammenda che doveva essere pagata in solido dalla Parker-Hannifin Corp. a titolo della circostanza aggravante per il ruolo di capofila svolto dall’ITR SpA tra l’11 giugno 1999 e il 30 settembre 2001, e nella parte in cui la Commissione europea non ha calcolato, sulla base del solo fatturato della Parker ITR Srl, il massimale del 10 % del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE], con riferimento alla parte di ammenda per la quale la Parker ITR è stata ritenuta responsabile a titolo esclusivo per il periodo precedente al 1o gennaio 2002. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Parker Hannifin Manufacturing Srl, già Parker ITR, è fissato in EUR 19 945 728, importo di cui la Parker-Hannifin è responsabile in solido per la somma di EUR 6 400 000. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Parker Hannifin Manufacturing, la Parker-Hannifin e la Commissione si faranno carico delle proprie spese. |