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22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione
(Causa T-140/09) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Ricorso di annullamento - Atti adottati nel corso di un accertamento - Provvedimenti intermedi - Irricevibilità - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Tutela della vita privata - Indizi sufficientemente seri - Controllo giurisdizionale)
2012/C 399/28
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano) e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro e L. Armati, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e X. Lewis, successivamente V. Di Bucci e N. von Lingen, in qualità di agenti)
Oggetto
In primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici e, in terzo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di astenersi dall’utilizzare qualsiasi documento illegittimamente acquisito nonché di restituire alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia i documenti illegittimamente acquisiti
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Prysmian e la Prysmian Cavi e Sistemi Energia sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese. |