11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/14 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 — I Marchi Italiani e Basile/UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952)
(Causa T-133/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 - Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE - Impedimento relativo alla registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009))
2012/C 243/25
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: I Marchi Italiani Srl (Napoli); e Antonio Basile (Giugliano in Campania) (rappresentanti: G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Sempio, successivamente P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Osra SA (Rovereta, San Marino) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 502/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e la I Marchi Italiani Srl
Dispositivo
1) |
Nella causa T-133/09, il nome del secondo ricorrente, Antonio Basile, è cancellato dall’elenco dei ricorrenti. |
2) |
Il ricorso è respinto. |
3) |
La I Marchi Italiani Srl è condannata alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti. |
4) |
Il sig. Basile sopporterà le proprie spese. |