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1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/37 |
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Italia/Commissione
(Cause riunite T-99/09 e T-308/09) (1)
(FESR - Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) - Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti - Procedura d’infrazione contro l’Italia)
2013/C 156/66
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili e, nella causa T-99/09, anche G. Palmieri, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domande di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 (nn. 012480, 000841 e 001059 — causa T-99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 — causa T-308/99), le quali dichiaravano inammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla misura 1.7 del programma operativo «Campania»
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |