17.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/23 |
Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 — Idromacchine e a./Commissione
(Causa T-88/09) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale - Menzioni lesive di una società terza - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Obbligo di rispetto del segreto professionale - Danni morali - Danni materiali - Nesso causale - Interessi moratori e compensativi)
2011/C 370/37
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Idromacchine Srl (Porto Marghera); Alessandro Capuzzo (Mirano); e Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto) (rappresentanti: avv.ti W. Viscardini e G. Donà)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e E. Righini, agenti, assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)
Oggetto
Ricorso per risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di informazioni menzognere lesive dell’immagine e della reputazione della Idromacchine nella decisione della Commissione 30 dicembre 2004, C(2002) 5426 def., «Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) — Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]»
Dispositivo
1) |
La Commissione europea è condannata a versare alla Idromacchine Srl la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultima subito. |
2) |
La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi compensativi, a partire dal 18 febbraio 2005 fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. |
3) |
La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento completo di detta somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. |
4) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
5) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Idromacchine, del sig. Alessandro Capuzzo e del sig. Roberto Capuzzo, che sopporteranno un terzo delle proprie spese. |