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16.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 56/12 |
Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2014 — Pilkington Group e a./Commissione
(Causa T-72/09) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del vetro destinato al settore auto - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili - Ammende - Diritti della difesa - Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Ruolo passivo o minore - Effetto dissuasivo dell’ammenda - Presa in considerazione delle ammende inflitte in passato - Tetto massimo dell’ammenda - Tasso di cambio per il calcolo del limite massimo dell’ammenda»))
(2015/C 056/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pilkington Group Ltd (Sant’Elena, Regno Unito); Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Regno Unito); Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Germania); Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Germania); e Pilkington Italia SpA (San Salvo, Italia) (rappresentanti: J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, J. Turner, QC, A. Bates, barrister, C. Puech Baron e D. Katrana, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inzialmente, F. Castillo de la Torre, A. Biolan e M. Kellerbauer, successivamente A. Biolan, M. Kellerbauer e N. von Lingen e, da ultimo, A. Biolan, M. Kellerbauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell’11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1119 definitivo della Commissione, del 28 febbraio 2013, nella parte in cui essa concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento dell’articolo 2 di tale decisione, nella parte in cui esso infligge un’ammenda alle ricorrenti, oppure, in via ulteriormente subordinata, domanda di riduzione dell’importo di detta ammenda.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Pilkington Group Ltd, la Pilkington Automotive Ltd, la Pilkington Automotive Deutschland GmbH, la Pilkington Holding GmbH e la Pilkington Italia SpA si farà carico del 90 % delle proprie spese nonché dell’integralità di quelle sostenute dalla Commissione europea, la quale a sua volta si farà carico del 10 % delle spese delle ricorrenti. |