1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/43 |
Sentenza del Tribunale 9 marzo 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(Causa T-15/09) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 113/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4) è annullata. |
2) |
L'UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. |
3) |
L'Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. |
4) |
L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. |