24.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/38


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Simone Daake/UAMI

(Causa F-72/09)

2009/C 256/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’UAMI 12 settembre 2008 di annullare il contratto di lavoro della ricorrente, nonché condanna al risarcimento del danno; asserita elusione delle norme sull’assunzione a tempo indeterminato attraverso contratti a tempo determinato successivi.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

annullare la dichiarazione dell’UAMI nella nota 12 settembre 2008, secondo la quale il suo contratto di lavoro è terminato il 31 ottobre 2008;

annullare la decisione dell’UAMI 6 maggio 2009 di respingere il reclamo da lei presentato il 12 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari;

condannare l’UAMI al risarcimento dei danni materiali, stimati nella differenza tra

da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1o novembre 2008 ad oggi, e,

dall’altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 ad oggi — in subordine, quantomeno, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l’art. 2, lett. a), del RAA -

oltre al risarcimento delle perdite conseguenti nella pensione di anzianità e gli ulteriori danni, compensi e indennità, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1o aprile 2008;

condannare l’UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell’UAMI, nella misura che la Corte riterrà equa;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.