10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/17


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Paolo Caminiti/Commissione

(Causa F-71/09)

2009/C 244/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Caminiti (Tubize, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, quarto scatto, con fattore di moltiplicazione pari a 1 e, di conseguenza, ricollocare il ricorrente nel grado AST 9, secondo scatto, mantenendo il fattore di moltiplicazione 1,071151.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, quarto scatto, con un fattore di moltiplicazione pari a 1, indicato nel foglio paga del ricorrente del marzo 2009;

Conseguentemente, ricollocare il ricorrente, con effetto a partire dal 1o marzo 2009, nel grado AST 9, secondo scatto, mantenendo il fattore di moltiplicazione 1,071151;

Ricostituire integralmente la carriera del ricorrente con effetto retroattivo al 1o marzo 2006 alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (ivi compresi la valorizzazione della sua esperienza nell'inquadramento così rettificato, i suoi diritti alla progressione di carriera e i suoi diritti pensionistici), compreso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al suo inquadramento di cui alla decisione di inquadramento e l’inquadramento cui avrebbe avuto diritto fino alla data in cui interverrà la decisione di inquadramento regolare; in subordine, attribuire la ricorrente punti di promozione corrispondenti alla trasformazione del fattore di moltiplicazione in fattore «tempo»;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.