8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/29 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione
(Causa F-60/09 RENV)
(Funzione pubblica - Funzionari - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento - Domanda di proroga del pagamento dell’assegno)
(2014/C 71/54)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: C. Inzillo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Rinvio a seguito di annullamento — Funzione pubblica — L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell’assegno per figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello Statuto
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Birkhoff nella causa F-60/09 e nella causa T-10/11 P. |
3) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese nella causa F-60/09 RENV. |