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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 11 maggio 2011 — J/Commissione
(Causa F-53/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Diniego del riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Obbligo di svolgere il procedimento entro un termine ragionevole)
2011/C 252/106
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: J (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione recante rigetto della domanda del ricorrente di riconoscere quale malattia professionale la malattia da cui è affetto, e della decisione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da egli designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica.
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente la somma di 1euro a titolo di risarcimento danni. |
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2) |
La restante parte delle conclusioni del ricorso è respinta. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese del ricorrente. |
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4) |
Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese. |
(1) GU C 180 dell’1.8.2009, pag. 64.