Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 – Thomson Sales Europe / Commissione
(causa C‑498/09 P)
«Impugnazione – Codice doganale – Sgravio di dazi doganali – Mancato recupero – Dazi antidumping – Assenza di manifesta negligenza – Complessità della normativa – Esperienza professionale – Diligenza dell’operatore – Televisori a colori fabbricati in Tailandia – Atti impugnabili»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità [(Art. 256 n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 81-84)
2. Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 239, n. 710/95, n. 2584/98 e n. 1531/2002; regolamenti della Commissione n. 2454/93 e n. 2376/94) (v. punti 99-103, 107-109, 114-115, 118-135)
3. Procedura – Provvedimenti istruttori – Potere discrezionale del Tribunale [(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d)] (v. punti 137-138)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T‑225/07 e T‑364/07, Thomson Sales Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2007, REM n. 03/05, che aveva indicato alle autorità francesi che era ingiustificato concedere uno sgravio dai dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia cui si riferisce la loro domanda 14 settembre 2005, nonché annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2007, che non aveva confermato l’acquisizione del beneficio del mancato recupero dei dazi all’importazione su detti apparecchi – Procedimento relativo alla domanda di sgravio dai dazi reclamato sul fondamento dell’art. 239 del codice doganale nonché a quella di mancato recupero di detti dazi in base all’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice – Violazione dei diritti della difesa - Errore di qualificazione giuridica dei fatti. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Thomson Sales Europe è condannata alle spese. |