Causa C‑282/09 P

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) — Diniego di registrazione — Valutazione complessiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi nella domanda di registrazione — Prodotti e servizi che rientrano in gruppi omogenei — Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»

Massime dell’ordinanza

1.        Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, e 73)

2.        Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato dei diversi impedimenti — Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lett. b)-d) dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1)

1.        Da una parte, la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, dall’altra, la decisione con cui l’autorità competente nega la registrazione di un marchio, in via di principio, dev’essere motivata per ciascuno dei detti prodotti o servizi.

Tuttavia, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi. Tale facoltà dell’autorità competente non può, in particolare, pregiudicare l’esigenza essenziale che qualsiasi decisione che nega il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione.

Da un lato, una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di un’omogeneità sufficiente. Dall’altro, la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente per concludere nel senso dell’omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

(v. punti 37-40)

2.        Pur se sussiste una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio enunciati all’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, resta il fatto che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato.

La sovrapposizione tra gli impedimenti assoluti implica che un marchio denominativo descrittivo delle caratteristiche di prodotti o di servizi possa essere privo di carattere distintivo con riferimento a tali medesimi prodotti o servizi, fatte salve le altre ragioni che possono giustificare tale assenza di carattere distintivo.

(v. punti 50, 52)







ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

18 marzo 2010 (*)

«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b) e c) – Diniego di registrazione – Valutazione complessiva rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi nella domanda di registrazione – Prodotti e servizi che rientrano in gruppi omogenei – Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile»

Nel procedimento C‑282/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 17 luglio 2009,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dagli avv.ti P. Greffe e L. Paudrat, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. E. Levits, presidente di sezione, dal sig. M. Ilešič (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (in prosieguo: la «CFCMCEE») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 maggio 2009, cause riunite T‑405/07 e T‑406/07, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD) (Racc. pag. II‑1441; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha parzialmente respinto il ricorso della detta società inteso ad ottenere l’annullamento delle decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 luglio 2007 (caso R 119/2007-1) e 12 settembre 2007 (caso R 120/2007-1) (in prosieguo: le «decisioni controverse»), che respingono le domande di registrazione dei segni «P@YWEB CARD» e «PAYWEB CARD» come marchi comunitari (in prosieguo: i «segni di cui trattasi»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, la controversia di cui è stato investito il Tribunale continua ad essere disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 40/94.

3        L’art. 7, n. 1, lett b) e c), del regolamento n. 40/94 dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)       i marchi privi di carattere distintivo;

c)       i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

4        L’art. 73 dello stesso regolamento, relativo alla motivazione delle decisioni, recita:

«Le decisioni dell’[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

 Fatti

5        Il 1° giugno 2004, la CFCMCEE ha chiesto all’UAMI la registrazione come marchio comunitario dei segni di cui trattasi.

6        I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 36 e 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione contenuta al punto 2 della sentenza impugnata.

7        Con decisioni 18 e 19 gennaio 2005, l’esaminatore dell’UAMI ha negato la registrazione dei segni di cui trattasi sulla base dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

8        Il 18 marzo 2005, la CFCMCEE ha presentato talune osservazioni in risposta alle obiezioni dell’UAMI.

9        Il 5 e il 7 dicembre 2006, l’esaminatore dell’UAMI ha confermato le decisioni di rigetto per i prodotti e servizi menzionati nelle domande di registrazione.

10      Il 16 gennaio 2007, la CFCMCEE ha proposto un ricorso contro ciascuna di tali decisioni.

11      La prima commissione di ricorso dell’UAMI, con le decisioni controverse, ha respinto tali ricorsi basandosi esclusivamente sull’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

12      La CFCMCEE ha proposto taluni ricorsi contro tali decisioni dinanzi al Tribunale.

 La sentenza impugnata

13      Sul significato dei segni di cui trattasi, con riferimento all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha considerato, al punto 46 della sentenza impugnata, che tali segni sono composti da vocaboli aventi, presi singolarmente, un significato per il pubblico medio anglofono o in possesso di una conoscenza elementare della lingua inglese. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 47 di detta sentenza, che «le combinazioni “p@yweb” e “payweb”, che possono designare un’infrastruttura elettronica o informatica a pagamento nonché i servizi a pagamento offerti in tale contesto, non possono creare un’impressione inusuale o arbitraria dei marchi richiesti dal punto di vista del consumatore medio».

14      Il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva potuto validamente considerare che il pubblico destinatario anglofono avrebbe percepito immediatamente i marchi richiesti, tanto nel loro dettaglio quanto nel loro complesso, come «carte che consentono o un accesso a pagamento ad una rete di comunicazione informatica o elettronica, come Internet, o un pagamento elettronico nell’ambito di transazioni commerciali effettuate mediante una tale rete» (punto 50 della sentenza impugnata).

15      Nell’ambito della valutazione del carattere distintivo dei segni di cui trattasi, il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 53 della sentenza impugnata, che «i prodotti e i servizi interessati rientranti nelle classi 9, 36 e 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza sono molto vari e rientrano in diversi gruppi e categorie di prodotti e di servizi».

16      Il Tribunale ha poi rilevato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, che, qualora lo stesso impedimento sia applicato per una categoria o per un gruppo di prodotti o di servizi, è possibile limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o i servizi in questione, ma che, nondimeno, la possibilità per l’UAMI di procedere ad una siffatta motivazione complessiva non deve pregiudicare l’obiettivo dell’obbligo di motivazione, a titolo degli artt. 253 CE e 73, prima frase, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, secondo il Tribunale, occorreva esaminare se tali prodotti e servizi «present[assero] tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di un’omogeneità sufficiente per consentire all’UAMI una tale motivazione complessiva». Esso ha infine considerato che la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente a tale scopo, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

17      Quanto ai prodotti della classe 9 ai sensi di detto Accordo, il Tribunale ha concluso, al punto 59 della sentenza impugnata, che le carte a memoria o a microprocessore, le carte magnetiche, le carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, le carte magnetiche o a microprocessore di pagamento, di credito o di debito, i supporti di dati magnetici e i meccanismi di prepagamento per apparecchi televisivi costituiscono una categoria omogenea di prodotti «a causa delle loro caratteristiche o delle loro funzioni simili, o addirittura identiche».

18      Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha disatteso il motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per l’insieme dei prodotti menzionati al punto precedente della presente ordinanza, ma l’ha accolto, ai punti 64 e 65 di detta sentenza, per i supporti di dati magnetici.

19      Per quanto riguarda i servizi di carte di credito ed i servizi di carte di debito che rientrano nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza, il Tribunale ha considerato, condividendo in questo le decisioni controverse, che essi sono omogenei, in quanto si riferiscono, segnatamente, ad operazioni effettuate a distanza grazie alla messa a disposizione di una carta di pagamento connessa a Internet e, più in generale, ad una rete informatica. Esso ha quindi ammesso che tali servizi potevano formare oggetto di una motivazione complessiva ed ha dichiarato che la commissione di ricorso dell’UAMI poteva legittimamente considerare che i segni di cui trattasi avevano una funzione di presentazione commerciale di detti servizi e concludere per l’assenza di carattere distintivo di tali segni nei confronti di questi ultimi (punti 75‑78 della sentenza impugnata).

20      Il Tribunale ha poi constatato, al punto 80 della sentenza impugnata, che gli altri servizi in questione rientranti nella detta classe 36 presentano «una certa prossimità» dato che hanno un medesimo oggetto, ovvero l’esecuzione, nel settore assicurativo, nonché nei settori immobiliare, bancario, finanziario ed informatico, di transazioni commerciali, incluso il pagamento con una carta, eventualmente per via elettronica. Di conseguenza, il Tribunale ha ammesso che era possibile considerarli come rientranti in un gruppo omogeneo di servizi ai fini di una motivazione complessiva.

21      Il Tribunale ha poi considerato, al punto 81 della sentenza impugnata, che i segni di cui trattasi non hanno carattere distintivo nei confronti di detti servizi, dato che essi denotano «la possibilità di effettuare, grazie ad una carta, operazioni di pagamento a distanza o per via elettronica nel contesto di transazioni commerciali rientranti nel settore immobiliare, assicurativo, bancario, finanziario e informatico».

22      Per quanto riguarda i servizi della classe 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza, il Tribunale ha rilevato, al punto 84 della sentenza impugnata, che i servizi di telecomunicazioni, comunicazioni mediante terminal di computer, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e di immagini assistita da computer, trasmissione via satellite, trasmissione di informazioni attraverso reti Internet, Intranet ed Extranet, servizi di trasmissione di informazioni interattivi informatici, trasmissione di informazioni provenienti da una banca dati informatica, servizi internazionali di trasmissione di dati tra sistemi informatici posti in rete e di trasmissioni di informazioni in linea sono omogenei, in quanto hanno in comune una funzione di trasmissione di dati mediante Internet o altre reti di comunicazione. Esso ha poi dichiarato che i segni di cui trattasi descrivono una qualità di tali servizi, ovvero la circostanza di poter accedere ad Internet o ad altre reti di comunicazione mediante una carta e di effettuarvi le operazioni di trasmissione di dati e altre transazioni in linea, ad esempio per acquisti a distanza effettuati grazie ad una carta magnetica o dotata di chip.

23      Infine, dopo aver rilevato, al punto 12 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse erano fondate esclusivamente sull’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato, al punto 93 di tale sentenza, che l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento non era oggetto della controversia di cui esso era investito.

24      In conclusione, il Tribunale ha, da un lato, annullato parzialmente le decisioni controverse, per la parte in cui esse avevano negato la registrazione dei segni di cui trattasi come marchi comunitari per i seguenti prodotti e servizi:

–        apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di segnalazione, di controllo (ispezione), apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; dischi acustici, agende elettroniche, distributori automatici, nastri video, distributori di banconote, di biglietti, di saldi contabili, di estratti conto, telecamere (apparecchi cinematografici), videocamere, videocassette, CD-ROM, lettori di codici a barre, dischi compatti (audio-video), dischi ottici compatti, rivelatori di denaro falso, floppy disk, supporti di dati magnetici, supporti di dati ottici, schermi video, apparecchi per il trattamento dell’informazione, apparecchi di intercomunicazione, interfacce (informatiche), lettori (informatici), software (programmi registrati), monitor (programmi di computer), computer, periferiche di computer, programmi di computer registrati, programmi di sistemi operativi registrati (per computer), posti radiotelefonici, riceventi (audio, video), apparecchi telefonici, apparecchi televisivi, apparecchi per la registrazione del tempo, trasmettitori (telecomunicazione), unità centrali di trattamento (processori) rientranti nella classe 9 dell’Accordo di Nizza;

–        agenzie d’informazioni (nuove) segnatamente nel settore bancario, comunicazioni radiofoniche, comunicazioni telefoniche, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, diffusione di programmi televisivi, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni televisive, locazione di apparecchi di telecomunicazione, locazione di apparecchi per la trasmissione di messaggi, locazione di telefoni, radiotelefonia mobile, servizi telefonici rientranti nella classe 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

25      Dall’altro lato, il Tribunale ha respinto i ricorsi per quanto riguarda la registrazione dei segni di cui trattasi come marchi comunitari per i seguenti prodotti e servizi:

–        carte a memoria o a microprocessore, carte magnetiche, carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, carte magnetiche o a microprocessore di pagamento, di credito o di debito, meccanismi di prepagamento per apparecchi televisivi, della classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza;

–        servizi di carte di credito e servizi di carte di debito, della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza;

–        affari immobiliari, assicurazione contro gli incidenti, riscossione crediti, affari bancari, affari finanziari, affari monetari; agenzie di credito, agenzie di riscossione crediti, analisi finanziaria, assicurazioni, locazione, valutazione (stima) di beni immobili, emissione di buoni valore, cassa previdenza, costituzione, investimento e collocamento di capitali, servizi di carte di credito, servizi di carte di debito, cauzioni (garanzie), operazioni di cambio, verifica degli assegni, emissione di assegni turistici, consulenza in materia finanziaria, mediazione in materia assicurativa, mediazione in materia immobiliare, mediazione in borsa, credito, deposito di valori, deposito in casseforti, risparmio, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), servizi fiduciari, servizi di finanziamento, informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), servizi di investimento e collocamento di fondi, trasferimento elettronico di fondi, gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di affitti, assicurazione malattia, assicurazione marittima, prestito su pegno, operazioni finanziarie, operazioni monetarie, sponsorizzazione finanziaria, prestito (finanze), transazioni finanziarie, assicurazione sulla vita, gestione di conti di valori, servizi d’informazioni finanziarie in linea, servizi d’informazioni finanziarie interattivi informatici, ad esclusione, per il complesso dei servizi designati nelle domande di marchio dei servizi relativi alle cure sanitarie e alle tecnologie mediche da parte di terzi erogatori, della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza, nei limiti in cui la fornitura di tali servizi richieda o si riferisca all’impiego di una carta;

–        telecomunicazioni, agenzie d’informazioni (nuove) segnatamente nel settore bancario, comunicazioni mediante terminal di computer, comunicazioni radiofoniche, comunicazioni telefoniche, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, diffusione di programmi televisivi, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni televisive, informazioni in materia di telecomunicazioni, locazione di apparecchi di telecomunicazione, locazione di apparecchi per la trasmissione di messaggi, locazione di telefoni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e di immagini assistita da computer, radiotelefonia mobile, trasmissione via satellite, servizi telefonici, trasmissione di informazioni attraverso reti Internet, Intranet ed Extranet, servizi di trasmissione di informazioni interattivi informatici, trasmissione di informazioni provenienti da una banca dati informatica, servizi internazionali di trasmissione di dati tra sistemi informatici posti in rete, trasmissioni di informazioni in linea, ad esclusione, per il complesso dei servizi designati nelle domande di marchio dei servizi relativi alle cure sanitarie e alle tecnologie mediche da parte di terzi erogatori, della classe 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza, nei limiti in cui la fornitura di tali servizi richieda o si riferisca all’impiego di una carta.

 Conclusioni delle parti

26      Con la sua impugnazione, la CFCMCEE chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza impugnata, nonché di condannare l’UAMI alle spese.

27      L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, quanto meno, infondata e di condannare la CFCMCEE alle spese.

 Sull’impugnazione

28      Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

A –  Argomenti delle parti

29      Nell’ambito del primo dei due motivi da essa dedotti a sostegno della sua impugnazione, la CFCMCEE fa valere che il Tribunale, confermando le decisioni controverse per quanto riguarda il diniego di registrazione dei segni di cui trattasi per i seguenti prodotti e servizi, ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94:

–         carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, della classe 9, ai sensi dell’Accordo di Nizza;

–        affari immobiliari, assicurazione contro gli incidenti, agenzie di riscossione crediti, analisi finanziaria, assicurazioni, valutazione (stima) di beni immobili, emissione di buoni valore, cassa previdenza, operazioni di cambio, verifica degli assegni, emissione di assegni turistici, consulenza in materia finanziaria, mediazione in materia assicurativa, mediazione in materia immobiliare, mediazione in borsa, deposito di valori, deposito in casseforti, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di affitti, assicurazione malattia, assicurazione marittima, assicurazione sulla vita, servizi d’informazioni finanziarie in linea, servizi d’informazioni finanziarie interattivi informatici, della classe 36 ai sensi di detto Accordo;

–        servizi di telecomunicazioni, comunicazioni mediante terminal di computer, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e di immagini assistita da computer, trasmissione via satellite, della classe 38 ai sensi dello stesso Accordo.

30      La CFCMCEE precisa al riguardo che la commissione di ricorso dell’UAMI si è limitata ad analizzare complessivamente il carattere distintivo dei segni di cui trattasi nei confronti dei prodotti e servizi in questione, senza motivare la propria decisione relativamente a ciascuno dei prodotti e dei servizi menzionati.

31      Orbene, poiché tali prodotti e servizi non costituiscono un gruppo omogeneo, le decisioni controverse nonché la sentenza impugnata sarebbero viziate da una motivazione manifestamente insufficiente, il che rappresenta una violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94.

32      Secondo la CFCMCEE, prodotti e servizi sono omogenei solo se condividono al contempo la medesima natura e la medesima funzione. Se tali due criteri cumulativi non sono soddisfatti, come sarebbe nella fattispecie, una motivazione complessiva sarebbe da escludere.

33      Con il suo secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, n. l, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda le carte a memoria o a microprocessore, carte magnetiche, carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, carte magnetiche o a microprocessore di pagamento, di credito o di debito, meccanismi di prepagamento per apparecchi televisivi, della classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, la CFCMCEE sostiene che il Tribunale ha dedotto l’assenza di carattere distintivo dei segni di cui trattasi dal loro carattere descrittivo. In tal modo, il Tribunale avrebbe proceduto ad un’interpretazione non corretta del punto 54 della sentenza della Corte 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI (Racc. pag. I‑3297), secondo cui ciascuno degli impedimenti alla registrazione menzionati all’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), di detto regolamento è indipendente dagli altri ed esige un esame separato.

34      Secondo l’UAMI, quando il medesimo impedimento alla registrazione viene opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, tale autorità può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o i servizi interessati. L’UAMI sottolinea inoltre che la CFCMCEE confonde il problema dell’omogeneità delle categorie di prodotti e servizi con quello del significato (e dell’assenza di carattere distintivo) dei marchi oggetto di una domanda di registrazione quando essi sono esaminati rispetto a ciascuna di tali categorie. Orbene, solo il primo problema sarebbe pertinente nell’ambito dell’esame di un motivo attinente alla violazione dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94. Il secondo problema sarebbe rilevante solo nell’ambito dell’esame di un motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. l, lett. b), del regolamento n. 40/94.

35      Inoltre, l’UAMI considera manifestamente infondata la tesi della CFCMCEE secondo cui prodotti e servizi sarebbero omogenei, il che rappresenta una condizione necessaria per una motivazione complessiva di un diniego di registrazione, solo se hanno al contempo la medesima natura e la medesima funzione. Infatti, la CFCMCEE non dimostrerebbe che i criteri relativi alla natura ed alla funzione dovrebbero essere soddisfatti cumulativamente. In ogni caso, il Tribunale avrebbe preso in considerazione tanto la natura quanto le funzioni dei prodotti in questione.

36      Infine, l’UAMI sostiene che, per il resto, il ricorso della CFCMCEE è irricevibile, data l’assenza di inesattezza materiale nella valutazione dei fatti da parte del Tribunale.

 Giudizio della Corte

37      Come la Corte ha già dichiarato, da una parte, la valutazione degli impedimenti assoluti deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, dall’altra, la decisione con cui l’autorità competente nega la registrazione di un marchio, in via di principio, dev’essere motivata per ciascuno dei detti prodotti o servizi (v., per analogia, sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Racc. pag. I‑1455, punto 34).

38      Tuttavia, con riferimento a tale ultima esigenza, la Corte ha precisato che, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o servizi interessati (sentenza BVBA Management, Training en Consultancy, cit., punto 37).

39      Peraltro, tale facoltà dell’autorità competente non può pregiudicare l’esigenza essenziale che qualsiasi decisione che nega il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione (v., in tal senso, sentenza BVBA Management, Training en Consultancy, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nella fattispecie, dal punto 55 della sentenza impugnata risulta, da un lato, che il Tribunale ha correttamente dedotto da detta giurisprudenza che una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di un’omogeneità sufficiente. Dall’altro, esso ha giustamente constatato che la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente per concludere in tal senso, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

41      Dopo aver rilevato, al punto 56 della sentenza impugnata, che il difetto di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico, il Tribunale ha verificato, ai punti 58‑92 della stessa sentenza, se la commissione di ricorso avesse sufficientemente esaminato e motivato l’assenza di carattere distintivo dei segni di cui trattasi rispetto ai prodotti ed ai servizi per i quali è stata negata la registrazione di detti segni come marchi comunitari.

42      A tal proposito, per quanto riguarda i prodotti della classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza rispetto ai quali è richiesto l’annullamento della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 59 di quest’ultima, che essi, a causa delle loro caratteristiche o delle loro funzioni simili, o addirittura identiche, costituiscono una categoria di prodotti sufficientemente omogenea per consentire all’UAMI di procedere ad una valutazione complessiva.

43      Analogamente, per quanto riguarda i servizi della classe 36 ai sensi di detto Accordo rispetto ai quali è richiesto l’annullamento della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 80 di tale sentenza, che detti servizi hanno tutti una caratteristica comune o un medesimo oggetto, ovvero l’esecuzione di transazioni commerciali, incluso il pagamento con una carta, eventualmente per via elettronica, di modo che è possibile considerarli rientranti in un gruppo omogeneo di servizi ai fini di una motivazione complessiva.

44      Per quanto riguarda, infine, i servizi della classe 38 ai sensi di detto Accordo rispetto ai quali è richiesto l’annullamento della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 84 di tale sentenza, che essi rientrano in un gruppo omogeneo di servizi direttamente connessi al settore informatico e di Internet e che hanno come qualità comune la circostanza di poter accedere ad Internet o ad altre reti di comunicazione mediante una carta e di effettuarvi le operazioni di trasmissione di dati e altre transazioni in linea, come quelle di acquisti e di pagamenti a distanza.

45      Deve quindi essere disatteso, in quanto manifestamente infondato, l’argomento della CFCMCEE, fatto valere nell’ambito del primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94 non motivando sufficientemente la sua constatazione secondo la quale sussiste una sufficiente omogeneità per quanto riguarda i prodotti e servizi rispetto ai quali è richiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

46      Deve altresì essere respinta, in quanto manifestamente infondata, l’affermazione della CFCMCEE fatta valere nell’ambito del primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe fondato detta constatazione su criteri erronei. Infatti, dalla giurisprudenza rammentata al punto 55 della sentenza impugnata non emerge affatto che i criteri rilevanti per determinare l’omogeneità dei prodotti e dei servizi sono cumulativi e si limitano alla loro natura e alla loro funzione. Di conseguenza, come risulta dalle parti della sentenza impugnata rammentate ai punti 41‑43 della presente ordinanza, il Tribunale ha giustamente preso in considerazione, ai fini della valutazione dell’omogeneità di detti prodotti e di detti servizi, in particolare le loro caratteristiche, le loro qualità essenziali comuni nonché le loro funzioni.

47      Per la parte in cui, nell’ambito del primo motivo, la CFCMCEE mette in discussione le constatazioni svolte dal Tribunale per tale valutazione, occorre rammentare che, conformemente agli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Se non contiene questioni di siffatta natura, l’impugnazione deve quindi essere dichiarata manifestamente irricevibile. Infatti, il Tribunale è competente in via esclusiva per constatare e giudicare i fatti rilevanti, nonché per valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al controllo della Corte in sede di impugnazione (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 26).

48      Orbene, poiché per quanto riguarda tale constatazione non è stato fatto valere alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, detto argomento della CFCMCEE deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

49      Ne discende che il primo motivo deve essere respinto, in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.

50      Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che dal punto 54 della citata sentenza Eurohypo/UAMI risulta che, pur se sussiste una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio enunciati all’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, resta il fatto che, secondo una costante giurisprudenza, i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato.

51      Orbene, il Tribunale ha anzitutto proceduto, ai punti 30‑34 della sentenza impugnata, all’esame della sussistenza dell’impedimento alla registrazione menzionato all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, rammentando il fondamento normativo, nonché i principi della giurisprudenza relativi alla valutazione del carattere distintivo di un marchio richiesto. Esso ha poi analizzato, ai punti 35‑51 della stessa sentenza, la percezione dei segni di cui trattasi da parte del pubblico pertinente. A seguito di tale analisi, il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso poteva validamente considerare, in sostanza, che detti segni, valutati nel loro insieme, non avevano un carattere inusuale o arbitrario e che il pubblico anglofono li avrebbe percepiti immediatamente, tanto nel loro dettaglio quanto nel loro complesso, come carte che consentono o un accesso a pagamento ad una rete di comunicazione informatica o elettronica, come Internet, o un pagamento elettronico nell’ambito di transazioni commerciali effettuate mediante una tale rete. Infine, il Tribunale ha esaminato, ai punti 58‑62 della sentenza impugnata, il carattere distintivo dei segni di cui trattasi rispetto ai prodotti della classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, nei confronti dei quali viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

52      Come rilevato dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, la sovrapposizione tra gli impedimenti assoluti implica, in particolare, che un marchio denominativo descrittivo delle caratteristiche di prodotti o di servizi possa essere privo di carattere distintivo con riferimento a tali medesimi prodotti o servizi, fatte salve le altre ragioni che possono giustificare tale assenza di carattere distintivo (v., per analogia, sentenza Eurohypo/UAMI, cit., punti 54 e 69 nonché la giurisprudenza ivi citata).

53      Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 60 della sentenza impugnata, che i segni di cui trattasi possiedono un carattere descrittivo rispetto ai prodotti di cui trattasi, della classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di modo che sono privi di carattere distintivo.

54      Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

55      Considerato quanto precede, il ricorso dev’essere respinto in toto.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della CFCMCEE e quest’ultima è risultata soccombente, essa deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.