27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/11


Impugnazione proposta il 24 dicembre 2009 dalla Ferrero SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Causa C-552/09 P)

2010/C 80/19

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ferrero SpA (rappresentanti: F. Jacobacci, avvocato, C. Gielen e H.M.H. Speyart, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata proposta dalla Ferrero o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio; e

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese e quelle della Ferrero relative sia al giudizio di primo grado che a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha violato il regime di cui all’art. 8 del regolamento n. 40/94 (1), effettuando un’unica valutazione in concreto della somiglianza ai fini tanto dell’art. 8, n. 1, lett. b), quanto dell’art. 8, n. 5, benché le due disposizioni prevedano serie di verifiche completamente distinte;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto che non fosse necessario tenere conto della notorietà dei marchi antecedenti al fine di affermare l’insussistenza dei requisiti di applicabilità dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto o ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso, poiché ha applicato criteri di prova erronei, infondati ed irragionevoli per valutare la somiglianza;

il Tribunale è incorso in errore di diritto, non avendo tenuto debito conto del fatto che i marchi antecedenti contengono marchi denominativi e che il marchio contestato è figurativo; e

il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha tenuto adeguatamente conto dell’esistenza di una famiglia di marchi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)