13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/28 |
Impugnazione proposta dalla Repubblica di Estonia il 18 dicembre 2009 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione
(Causa C-535/09 P)
2010/C 63/46
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lettonia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
— |
annullare la sentenza impugnata nella sua totalità; |
— |
accogliere la domanda presentata in primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Estonia ritiene che la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: “il Tribunale”) vada annullata per i seguenti motivi:
1) |
Il Tribunale ha travisato le prove ed applicato in maniera erronea il principio di collegialità posto all’art. 219 CE. |
2) |
Il Tribunale ha falsamente applicato l’Atto di adesione ed il regolamento n. 60/2004 (1).
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3) |
Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione. |
4) |
Il Tribunale ha assunto a torto la posizione che la Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).