22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 dicembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X
(Causa C-509/09)
2010/C 134/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: eDate Advertising GmbH
Convenuto: X
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso può avvenire», di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1), debba essere interpretata nel senso che l’interessato può esercitare un'azione inibitoria contro il gestore del sito web, indipendentemente dallo Stato membro in cui è domiciliato, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro, in cui il sito può essere consultato, oppure la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito non è domiciliato, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale). |
2) |
Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale:
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3) |
Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi e l’accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro:
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(1) GU L 12, pag. 1.
(2) GU L 178, pag. 1.