22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 dicembre 2009 — eDate Advertising GmbH/X

(Causa C-509/09)

2010/C 134/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: eDate Advertising GmbH

Convenuto: X

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso può avvenire», di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1), debba essere interpretata nel senso che

l’interessato può esercitare un'azione inibitoria contro il gestore del sito web, indipendentemente dallo Stato membro in cui è domiciliato, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro, in cui il sito può essere consultato,

oppure

la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito non è domiciliato, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale).

2)

Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale:

 

Secondo quali criteri esso vada riscontrato.

 

Se assume rilievo il fatto che il sito controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l’interesse dell’attore al rispetto del proprio diritto della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito e a fornire resoconti di fatti –possa effettivamente essersi ivi verificato o potrà ivi verificarsi.

 

Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento territoriale sia rilevante il numero di accessi al sito controverso operati dallo Stato del foro.

3)

Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi e l’accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro:

 

Se l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico») (2) vada interpretato nel senso che

alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell'ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel Paese d’origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l'esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni del Paese d’origine.

 

Per il caso in cui l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:

Se le disposizioni citate prescrivano solo la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel Paese d’origine o anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del Paese d’origine al diritto del Paese di destinazione.


(1)  GU L 12, pag. 1.

(2)  GU L 178, pag. 1.