30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/40 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2009 da AceaElectrabel Produzione SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell'8 settembre 2009 nella causa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione delle comunità europee
(Causa C-480/09 P)
2010/C 24/70
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi e E. Marasà, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Electrabel, Commissione delle comunità europee
Conclusioni
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Annullare la sentenza impugnata; |
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Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia; |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Travisamento dei mezzi di ricorso, errori di diritto, nonché irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'individuazione del destinatario dell'aiuto e alla valutazione del potere discrezionale della Commissione nel definire il destinatario dell'aiuto. Con il primo motivo la ricorrente AceaElectrabel Produzione S.p.A. («AEP» o la «ricorrente») lamenta gravi vizi della sentenza nella parte in cui il Tribunale rigetta il motivo di ricorso relativo all'erronea identificazione del beneficiario dell'aiuto, la quale costituiva il presupposto soggettivo per l'applicazione al caso di specie del principio di cui alla «giurisprudenza Deggendorf» (secondo cui l'erogazione di un nuovo aiuto dichiarato in sé compatibile può in determinate circostanze essere sospesa fino al rimborso di un precedente aiuto illegittimo alla medesima impresa). In primo luogo la ricorrente contesta la dichiarazione di irricevibilità di questo motivo nella parte relativa alla violazione dell'art. 88 (CE) e del Regolamento n. 659/99 (1). AEP fa valere che il Tribunale ha travisato questa parte del motivo, mediante il quale la ricorrente aveva inteso esclusivamente ricondurre l'errata identificazione del beneficiario dell'aiuto ad uno dei vizi tipici dell'atto amministravo. Affermando che il tema della violazione delle regole sul recupero degli aiuti è totalmente estraneo alla causa, il Tribunale ha dimostrato di aver travisato gli argomenti alla base di questa parte del presente motivo di ricorso. Inoltre, la ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui omette di censurare la decisione malgrado il grave errore consistente nell'identificazione di AEP (beneficiaria del nuovo aiuto) con il gruppo ACEA (beneficiario dell'aiuto non rimborsato), fondata sull'erronea, illogica e contraddittoria applicazione della nozione di unità economica di un gruppo imprenditoriale elaborata dalla giurisprudenza comunitaria. La ricorrente contesta che tale nozione possa applicarsi al caso di una joint venture controllata congiuntamente da due gruppi distinti (come è il caso di AEP), poiché la giurisprudenza consolidata in materia di unità economica delle imprese si riferisce solo a casi di più imprese controllate esclusivamente da un'unica entità. L'errore è tanto più grave in quanto il Tribunale ha considerato irrilevante la circostanza che il capitale di AEP sia consolidato per il 70 % in un gruppo economico diverso, che nulla ha a che vedere con il beneficiario dell'aiuto non rimborsato. Il Tribunale ha errato altresì nell'applicazione della nozione di impresa funzionalmente autonoma, avendo affermato che la ricorrente non può essere considerata funzionalmente autonoma in quanto è sottoposta al controllo congiunto di due imprese. |
2) |
Travisamento dei mezzi di ricorso, errore di diritto, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, con riferimento agli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo alla portata della giurisprudenza Deggendorf ai fini della valutazione del caso di specie. Con il secondo motivo la Ricorrente evidenzia l'erroneità della sentenza nell'applicazione della giurisprudenza Deggendorf nella parte in cui conferma la valutazione della Commissione anche in relazione alla sussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione della giurisprudenza Deggendorf. La ricorrente contesta in particolare il ragionamento del Tribunale nella parte in cui conferma che la Commissione non era tenuta a fornire elementi di prova precisi e circostanziati a dimostrazione del fatto che il cumulo del primo e del secondo aiuto creerebbe un effetto pregiudizievole sugli scambi comunitari tale da rendere il nuovo aiuto incompatibile con il mercato comune. L'onere della prova per la valutazione di incompatibilità di un aiuto notificato non può essere sovvertito a piacimento, in particolar modo quando la Commissione non ha fatto uso degli strumenti che il regolamento di procedura mette a sua disposizione. Il Tribunale non ha affrontato tali argomenti della Ricorrente ed ha acriticamente confermato la decisione della Commissione. Infine, il Tribunale non ha compreso né affrontato il motivo proposto dalla Ricorrente nella parte in cui rilevava che la dottrina Deggendorf non mira a creare uno strumento sanzionatorio per le imprese che non hanno proceduto al rimborso di un aiuto precedente, ma soltanto ad evitare che il cumulo di più aiuti in capo ad una sola impresa possa provocare un pregiudizio agli scambi comunitari tale da rendere incompatibile il nuovo aiuto fintantoché non si sia proceduto alla restituzione del precedente. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1)