13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/5


Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02, Território Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-466/09 P)

2010/C 37/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Altre parti nel procedimento: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di impugnazione;

Annullare la sentenza impugnata;

Accogliere la domanda presentata in primo grado;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e ordinargli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1)

Errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, relativa al venir meno dell’oggetto nella causa T-30/01.

2)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che la conclusione di un procedimento di indagine formale relativo alla misura fiscale controversa, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), avrebbe richiesto l’esistenza di una decisione esplicita della Commissione in tal senso (diretta allo Stato membro).

3)

Snaturamento della decisione 28 novembre 2000, in quanto il Tribunale avrebbe considerato che detta decisione avrebbe posto fine ad un procedimento di indagine formale della misura fiscale controversa che avrebbe tratto origine da una denuncia depositata nell’aprile del 1994. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa, nell’anno 2000, doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

4)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali di onere e valutazione della prova, particolarmente con riferimento alla prova documentale costituita dalla decisione 28 novembre 2000 (sua credibilità e efficacia probatoria). Violazione del diritto ad un giusto processo.

5)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali di valutazione e onere della prova con riferimento agli indizi obiettivi, pertinenti, concordi e concludenti che operano nel caso di specie e che dimostrano che, anteriormente alla decisione 28 novembre 2000, la Commissione aveva esaminato preliminarmente la misura fiscale controversa e aveva concluso tale esame. Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che il riesame della misura fiscale controversa nel 2000 doveva realizzarsi nel contesto del procedimento avviato per gli aiuti esistenti.

6)

Errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe osservato le norme procedurali in materia di ammissione della prova decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente, in merito all’esibizione di taluni documenti della Commissione, la quale alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere l’asserto del ricorrente, si rivela essenziale per la difesa dei suoi interessi. Violazione del diritto ad un giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).