30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/35 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2009 da Dominio della Vega, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima sezione) 16 settembre 2009, causa T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.
(Causa C-459/09 P)
2010/C 24/64
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dominio della Vega, S.L. (rappresentanti: E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell e Martínez, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.
Conclusioni del ricorrente
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che si annulli in toto la sentenza impugnata, pronunciata il 16 settembre 2009 nella causa T-458/07 e, conseguentemente, |
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ci si pronunci definitivamente sulla controversia, concludendo nel senso della mancanza di somiglianza tra i segni in conflitto e, di conseguenza, dell’assenza di rischio di confusione, autorizzando la registrazione del marchio comunitario n. 2 789 576«Dominio de la Vega» nella classe 33, in quanto non ricade nel divieto dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, attualmente regolamento (CE) n. 207/2009; |
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se necessario, e in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea affinché statuisca conformemente ai criteri vincolanti formulati dalla Corte di giustizia; |
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condannare espressamente l’UAMI e la società interveniente sia alle spese sostenute ai fini del presente grado di giudizio, sia a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Violazione dell’art 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), i) e ii), del precedente regolamento n. 40/94 (1), sostituito dal regolamento n. 207/2009 (2). Il marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione, nel caso di specie, è un marchio comunitario. La sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto non è stata presa in considerazione la natura comunitaria del marchio e, pertanto, si è tenuto conto di un pubblico di riferimento erroneo per valutare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che non è quello tipizzato nel regolamento sul marchio comunitario applicabile nel caso di specie. |
2) |
Errore di diritto nella valutazione e irricevibilità della documentazione apportata, il che ha comportato una valutazione erronea del rischio di confusione per il consumatore spagnolo. Il Tribunale di primo grado ha snaturato i mezzi di prova che attestavano la coesistenza dei marchi in Spagna, ove tale errore di diritto ha comportato una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, divenuto regolamento n. 207/2009. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 78, pag. 1).