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30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/25 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-435/09)
2010/C 24/46
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, J.-B. Laignelot e C.A.H.M. ten Dam, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per attuare correttamente e in toto, l’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III, l’art. 4, n. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punto 8, lett. a) e punto 18, lett. a) e l’art. 7, n. 1, lett. b) e l’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III e con l’allegato II in quanto tale, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE, il Regno del Belgio non ha rispettato gli obblighi imposti da detta direttiva. |
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2) |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A questo scopo, la Commissione ha addotto i seguenti motivi:
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a) |
quanto alla normativa della Regione fiamminga, la Commissione sostiene che detta normativa non prende in considerazione tutti i criteri applicabili dell’allegato III della direttiva all’atto della determinazione dell’obbligo di presentare o meno i progetti menzionati nell’allegato II della direttiva ad una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva. Il governo fiammingo non ha dimostrato che i procedimenti alternativi da esso menzionati per i progetti di cui trattasi rispondono a quanto prescritto dall’art. 2 e dagli artt. 5-10 della direttiva. |
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b) |
Quanto alla normativa della Regione vallona, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, per i progetti menzionati al punto 18, lett. a), dell’allegato I (impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose), detta normativa fissa una soglia, mentre le direttiva non lo prevede, e che, per i progetti menzionati al punto 8, lett. a), dell’allegato I (porti di navigazione interna), essa stabilisce una soglia espressa in numero di navi e non in termini di tonnellate, come disposto dalla direttiva. In secondo luogo, la Commissione sostiene che, nella normativa della regione vallone, l’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva non è recepito correttamente. |
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c) |
Quanto alla normativa della Regione di Bruxelles-capitale, la Commissione sostiene in primo luogo che detta normativa non tiene conto dei criteri di selezione adeguati dell’allegato III della direttiva per il recepimento dell’art. 4, n. 3, della direttiva e che le forme di valutazione alternative menzionate dal governo di Bruxelles non rispondono a tutte le caratteristiche menzionate nella direttiva. In secondo luogo, la Commissione sostiene che tale normativa non recepisce di per sé l’allegato III della direttiva. |
(1) GU L 175, pag. 40.