21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/30


Impugnazione proposta il 25 settembre 2009 dalla Melli Bank plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e T-332/08: Melli Bank plc/Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-380/09 P)

2009/C 282/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (rappresentanti: S. Gadhia, Solicitor, T. Din, Solicitor, D. Anderson QC, R. Blakeley, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le domande nelle cause T-246/08 e T-332/08;

annullare il n. 4 della tabella B dell’allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, laddove esso si riferisce alla Melli Bank plc;

se la Corte ritiene che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento sia obbligatorio, dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio 423/2007/CE (2); e

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sentenza contestata, ha commesso errori di diritto sotto vari aspetti, violando in tal modo il diritto comunitario sotto quattro profili principali:

1)

nell’interpretare scorrettamente l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento, come disposizione obbligatoria;

2)

nel ritenere che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento, fosse conforme al principio comunitario di proporzionalità;

3)

nella formulazione e nell’applicazione del criterio per determinare se la ricorrente fosse detenuta e controllata dalla capogruppo; e

4)

nel concludere che il Consiglio aveva adempiuto l’obbligo di motivare la propria decisione di includere la ricorrente nell’elenco.

Di conseguenza, la ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1)

annullare la sentenza contestata;

2)

accogliere le domande nelle cause T-246/08 e T-332/08;

3)

annullare il n. 4 della tabella B di cui all’allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, laddove esso si riferisce alla Melli Bank plc;

4)

ove la Corte dovesse ritenere che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento sia obbligatorio, dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio 423/2007/CE; e

5)

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.


(1)  Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, GU L 163, pag. 29.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE) 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, GU L 103, pag. 1. GU L 335M, pag. 969 (MT).