7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/42


Ricorso proposto il 21 agosto 2009 da Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-309/02, Acegas/Commissione

(Causa C-341/09 P)

2009/C 267/74

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (rappresentanti: F. Ferletic e F. Spitaleri, avvocati, L. Daniele, professore)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell' 11 giugno 2009, causa T-309/02, ACEGAS APS Commissione e rinviare la causa davanti al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso;

condannare la Commissione agli onorari e alle spese del giudizio di impugnazione e riservare la decisione per quanto riguarda gli onorari e le spese del giudizio di primo grado;

Per l'ipotesi che la Corte decida che lo stato degli atti le consenta di decidere il merito della controversia,

annullare integralmente la Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (1), relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

in subordine, annullare l'art. 3 della decisione impugnata nella parte in cui impone allo Stato italiano di recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli onorari e spese dei presente giudizio e del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Esc1usione dell'interesse individuale di ACEGAS-APS sulla base di elementi di fatto errati e non rilevanti.

ACEGAS-APS sottolinea che la giurisprudenza consolidata della Corte subordina la legittimazione a ricorrere contro le decisioni della Commissione relative a regimi d'aiuti a due condizioni: il ricorrente deve essere beneficiario effettivo di un aiuto concesso in forza del regime oggetto della decisione; la decisione deve contenere un ordine di recupero dell'aiuto. ACEGAS-APS osserva che nel caso di specie le due condizioni indicate erano soddisfatte. Il Tribunale ha pertanto sbagliato a dichiarare irricevibile il ricorso introduttivo, facendo riferimento a ulteriori circostanze di fatto errate, irrilevanti ed estranee alla competenza del Tribunale.

Secondo motivo: violazione dell’art. 230, quarto comma, CE — Errata presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'interesse individuale della ricorrente, di elementi e circostanze successive alla data di adozione della decisione.

ACEGAS-APS ritiene che le condizioni della legittimazione ad agire devono sussistere al momento dell'adozioni della decisione impugnata. Il Tribunale ha pertanto errato ad escludere l'interesse individuale a ricorrere di ACEGAS-APS, basandosi su circostanze di fatto successive che riguardano la procedura avviata dalle competenti autorità italiane per il recupero del presunto aiuto concesso.

Terzo motivo: violazione dei diritti di difesa della ricorrente — vizi della procedura davanti al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente — snaturamento dei mezzi di prova — vizio di motivazione carente e contraddittoria.

Nel corso della procedura di primo grado, il Tribunale ha rivolto due quesiti scritti, rispettivamente ad ACEGAS- APS e alla Repubblica Italiana con i quali esso ha chiesto di comunicare l'importo dei presunto aiuto ricevuto dalla ricorrente. Ponendo detti quesiti il Tribunale ha violato i diritti della difesa di ACEGAS-APS. Il Tribunale ha inoltre snaturato il contenuto delle risposte fornite, le quali confermavano che la ricorrente era «beneficiaria effettiva» del regime di esenzione IRPEG contestato dalla Commissione.


(1)  GU 2003, L 77, p. 21.