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24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-289/09)
2009/C 256/17
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Pace plc
Convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un set-top box con funzione di comunicazione (un «STB») e un hard disk drive (un «HDD») debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata, come disposto dal regolamento della Commissione n. 1549/2006 (1) e dal regolamento della Commissione n. 1214/2007 (2), recante modifica dell’Allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87, nonostante le note esplicative della NC (le «NENC») adottate dalla Commissione europea il 7 maggio 2008 (2008/C 113/02) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13. |
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2) |
Se, nell’ipotesi in cui un set-top box con le caratteristiche dell’STB-HDD dovesse essere classificato nella sottovoce della NC 8521 90 00, l’applicazione di un tasso positivo di dazi doganali risulti illegittimo dal punto di vista del diritto comunitario, perché viola gli obblighi comunitari di cui all’accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA) e l’art. II, n. 1, lett. b), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, ovvero se la classificazione all’interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione non rientra nell’ambito d’applicazione della parte pertinente dell’ITA. |
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3) |
Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 5, lett. a), punto i), debbano essere intese nel senso che l’ITV dell’8 aprile 2005 cui Pace plc fa riferimento è cessata automaticamente di vigore dopo il 31 dicembre 2006, per il fatto che non risultava più conforme alla disciplina esposta nel regolamento della Commissione n. 1549/2006. In particolare, se l’art. 12, n. 5, lett. a), punto i), debba essere interpretato nel senso che il regolamento della Commissione n. 1549/2006 non ricade nell’ambito del concetto di «regolamento» ai fini di detto articolo, perché costituisce un aggiornamento annuale della NC oppure perché non costituisce uno specifico regolamento di classificazione. |
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4) |
Se le disposizioni di cui all’art. 12, n. 6, del codice doganale debbano essere intese nel senso che, qualora venga adottato un aggiornamento annuale alla NC che non contenga una disposizione che confermi la durata del periodo disponibile di mantenimento in vigore a vantaggio dei destinatari di un’ITV, tali destinatari non siano legittimati a beneficiare di un periodo di conservazione in vigore, oppure se esse debbano essere intese nel senso che i destinatari debbano essere considerati legittimati a beneficiare del consueto periodo di conservazione in vigore di sei mesi, vigente per i regolamenti di classificazione della Commissione in base al principio del legittimo affidamento. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1)..