7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 21 luglio 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest. Interveniente: Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta The Brussels Airport Company NV

(Causa C-275/09)

2009/C 267/51

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.

Convenuto: Vlaamse Gewest

Interveniente: Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta: The Brussels Airport Company NV

Questioni pregiudiziali

1)

Quando siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almento 2 100 m e, dall’altro, la gestione dell’aeroporto, e quest’ultima autorizzazione — l’autorizzazione ambientale — venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine «costruzione», di cui al punto 7.a) dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere inteso nel senso che uno studio sull’impatto ambientale deve essere presentato non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell’aeroporto.

2)

Se siffatto obbligo di valutazione dell’impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale dell’aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui invece vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni.

3)

Se, ai fini dell’obbligo dello studio dell’impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un’autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull’impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l’aeroporto venisse già gestito nel momento in cui lo studio sull’impatto ambientale è stato introdotto dal legislatore europeo o interno.


(1)  GU L 175, pag. 40.