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29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 22 giugno 2009 — Antonino Accardo e a./Comune di Torino
(Causa C-227/09)
2009/C 205/44
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti
Convenuto: Comune di Torino
Questioni pregiudiziali
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1) |
se gli articoli 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/104/CE (1) del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, vadano interpretati nel senso della loro idoneità ad essere applicati direttamente nell'ordinamento dello Stato, indipendentemente dalla formale recezione ovvero a prescindere da norme interne che ne restringono l'applicabilità a determinate categorie professionali, in una controversia in cui si registri un intervento delle parti sociali conforme a tale direttiva, |
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2) |
se sia comunque obbligo del giudice dello Stato membro, indipendentemente da tale incidenza diretta, utilizzare una direttiva non ancora recepita o, dopo il recepimento, la cui operatività pare esclusa da norme interne, quale parametro interpretativo del diritto interno e cioè quale riferimento per sciogliere possibili dubbi esegetici. |
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3) |
se sia inibito al giudice dello Stato membro adottare una pronuncia di illegittimità di una condotta, con conseguente riconoscimento di risarcimento danni da fatto ingiusto ed illecito, quando tale condotta appaia autorizzata dalle parti sociali e tale autorizzazione sia coerente con il diritto comunitario, anche nella forma della direttiva non recepita. |
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4) |
se il paragrafo 3 dell'articolo 17 della direttiva vada interpretato nel senso di consentire autonomamente e cioè in modo del tutto svincolato dal paragrafo 2 e dall'elenco di attività e professioni ivi indicato, l'intervento delle parti sociali e l'introduzione da parte delle stesse di regole derogatorie in tema di riposo settimanale. |
(1) GU L 307, p. 18