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15.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/15 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-220/09)
2009/C 193/20
Lingua processuale: il maltese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Aquilina, W. Wils, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non avendo provveduto alla corretta trasposizione nella legge nazionale dell’allegato di cui all’art. 3, n. 3, e della terza frase dell’art. 5, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE; |
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condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione delle Comunità europee afferma che la Repubblica di Malta non ha trasposto correttamente nella legge nazionale l’allegato di cui all’art. 3, n. 3, e la terza frase dell’art. 5, della direttiva del Consiglio 93/13/CEE (in prosieguo: la «direttiva») ed è, pertanto, venuta mento agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
La Commissione sostiene che, mentre non è necessariamente richiesto un atto legislativo da parte di ogni Stato membro per implementare una direttiva, è indispensabile che la legge nazionale garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte delle autorità nazionali, che la situazione giuridica scaturente dalla legge nazionale sia sufficientemente precisa e chiara e che i singoli siano posti in grado di conoscere pienamente i loro diritti ed, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
Quanto, segnatamente, all’allegato di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva, la Commissione afferma che la trasposizione di tale allegato nella legge maltese è necessaria ed importante. Essa fa valere che, avendo l’elenco figurante in allegato alla direttiva un valore indicativo e illustrativo, esso costituisce una fonte d’informazione, sia per le autorità nazionali, che hanno il compito di applicare i provvedimenti di attuazione, sia per i singoli interessati da tali provvedimenti. Gli Stati membri sarebbero pertanto tenuti, per realizzare l’obbiettivo cui è finalizzata la direttiva, a scegliere una forma e un metodo di implementazione che ne garantiscano in misura sufficiente la conoscibilità per il pubblico.
La Commissione afferma che la Repubblica di Malta non ha adottato provvedimenti che garantiscano a sufficienza che il pubblico sia informato dell’intero elenco figurante in allegato alla direttiva, particolarmente dei punti 1(a), (f), (g), (h) e del punto 1(q) nella sua integralità. Inoltre la Repubblica di Malta non ha indicato che l’allegato alla direttiva sia stato integralmente riprodotto nei documenti preparatori delle legge di implementazione della direttiva, documenti preparatori che costituiscono, secondo la tradizione giuridica di Malta, un importante ausilio interpretativo. Non è stato neppure indicato che tali informazioni sarebbero state comunicate al pubblico in altro modo.
Quanto alla trasposizione nella legge maltese della terza frase dell’art. 5 della direttiva, la Commissione sostiene che la trasposizione di tale sentenza nella legge maltese sia necessaria ed importante in quanto la norma contenuta nella frase di cui trattasi è una disposizione normativa vincolante che conferisce ai consumatori diritti maggiormente estesi e una maggiore tutela e concorre a determinare il risultato che la direttiva si prefigge di raggiungere.