1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/35 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-212/09)
2009/C 180/61
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, M. Teles Romão e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo conservato diritti speciali dello Stato e di altri enti pubblici o del settore pubblico portoghese nella GALP Energia, SGPS S.A. è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 CE e 43 CE; |
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condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi della normativa portoghese, lo Stato detiene, nella GALP, azioni privilegiate con poteri eccezionali. Lo Stato ha il diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione. Nelle materie di sua competenza, le delibere sociali sono soggette alla sua ratifica.
Ogni delibera di modifica dello statuto, ogni delibera di autorizzazione alla conclusione di patti sociali di coordinazione e subordinazione e ogni delibera che, in qualche modo, possa mettere in discussione l’approvvigionamento del paese di petrolio, gas e prodotti derivati sono soggette all’approvazione dello Stato.
Secondo la Commissione, sia il diritto dello Stato di nominare un amministratore con poteri di ratifica delle delibere sia il diritto di veto dello Stato in significant corporate actions sono fortemente restrittivi dell'investimento diretto e dell'investimento di portafoglio.
I suddetti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, poiché le azioni privilegiate non derivano da un’applicazione normale del diritto societario.
Il diritto comunitario derivato non giustifica diritti speciali dello Stato in imprese al dettaglio del petrolio e di prodotti del petrolio. La GALP non si assume nessuna garanzia per quanto riguarda l’assicurazione dell’approvvigionamento. Lo Stato ha voluto fare della GALP un’impresa con centro decisionale in Portogallo. In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui trattasi non sono adeguate per garantire la realizzazione degli scopi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire tali scopi.