29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/19


Impugnazione proposta l’8 giugno 2009 dall’ArcelorMittal Luxembourg SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

(Causa C-201/09 P)

2009/C 205/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (rappresentante: avv. A. Vandencasteele)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, già Arcelor International SA

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale, causa T-405/06, nei limiti in cui essa conferma, nei confronti dell’ ArcelorMittal Luxembourg SA, la decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 — Travi d’acciaio);

condannare la convenuta nel procedimento d’impugnazione alle spese del presente procedimento e del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il suo primo motivo, che si articola in due parti, la ricorrente sostiene, da una parte, che il Tribunale ha violato l’art. 97 CA ed è in corso in uno sviamento di potere applicando l’art. 65 CA dopo la scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002. Orbene, l’obbligo incombente sulle istituzioni di sviluppare un’interpretazione coerente dei differenti Trattati non potrebbe in alcun modo giustificare il mantenimento nell’ordinamento giuridico comunitario delle disposizioni di un Trattato oltre la sua scadenza.

Nell’ambito della seconda parte dello stesso motivo, la ricorrente sostiene, d’altra, che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1/2003 (1) ed è incorso in uno sviamento di potere fondando la competenza della Commissione a pronunciare una decisione di applicazione dell’art. 65 CA su un regolamento che le conferisce poteri unicamente per l’attuazione degli artt. 81 e 82 CE. Il detto regolamento, il quale è stato adottato dopo la scadenza del Trattato CECA in forza del solo Trattato CE, non potrebbe infatti conferire alla Commissione alcuna competenza al fine di sanzionare una violazione dell’art. 65 CA, senza violare simultaneamente il Trattato CECA e le regole sulla gerarchia delle norme.

Con il suo secondo motivo, che si suddivide in tre parti, la ricorrente invoca la violazione da parte del Tribunale, del principio dell’individualità di pene e sanzioni, della giurisprudenza della Corte in materia di imputabilità, dell’autorità della cosa giudicata e della regola della gerarchia delle norme, in quanto tale giudice riconosce alla Commissione il diritto di imputare ad una società la responsabilità di una pratica anticoncorrenziale di un’altra società del gruppo, senza che la prima vi abbia partecipato. Né il fatto che le differenti società in questione, appartenendo allo stesso gruppo, costituiscono un’unica entità economica, né il fatto che la società madre abbia un controllo del 100 % sulla società autrice del comportamento illecito, né la stessa influenza determinante della società madre sulla sua controllata, sarebbero sufficienti a dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione e potrebbero, quindi, giustificare l’imputabilità alla società madre del comportamento della sua controllata.

Con il suo terzo motivo la ricorrente invoca l’errata applicazione da parte del Tribunale delle norme in materia di prescrizione delle azioni e la violazione del principio dell’autorità della cosa giudicata, in quanto il Tribunale, nella sua sentenza, le opporrebbe atti interruttivi della prescrizione, mentre risulterebbe chiaramente dalla decisione iniziale della Commissione, adottata nel 1994, che la ricorrente sarebbe espressamente indicata non partecipare all’infrazione.

Con il suo quarto motivo la ricorrente fa infine valere che la sentenza del Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa, poiché essa è viziata da un difetto di motivazione quanto alla durata particolarmente lunga della procedura, che le ha impedito di apportare ancora gli elementi di prova necessari a inficiare la presunzione di responsabilità a suo carico. Inoltre, la sentenza del Tribunale violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita dalla sentenza 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, che conclude per l’annullamento della decisione della Commissione, nella parte che concerne la ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).