18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 12 maggio 2009 — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Causa C-168/09)

2009/C 167/08

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Flos SpA

Convenuto: Semeraro Casa e Famiglia SpA

Questioni pregiudiziali

1)

se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

2)

in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli;

3)

in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che — in forza di tale Direttiva — ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d'autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell'ordinamento interno la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su tali disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci anni).


(1)  GU L 289, p. 28