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1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/28 |
Ricorso presentato l'8 magio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-164/09)
2009/C 180/48
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che, poiché la regione Veneto ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 79/409; |
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la legislazione adottata dalla regione Veneto non sia in conformità con le prescrizioni dell'art. 9 della direttiva 79/409.
La legge n. 13 del 2005, in vigore al momento dello spirare del parere motivato, non rispetta i requisiti dell'art. 9 della direttiva in quanto
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identifica in maniera generale ed astratta e senza limiti temporali le specie e le quantità oggetto della deroga; |
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la deroga per specifiche specie di uccelli è indifferentemente prevista in base a un generico riferimento a tutti i casi elencati nelle lettere a) e c) dell’art. 9 e senza motivazione adeguata circa le ragioni concrete; |
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non prevede né la condizione relativa alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né che i singoli provvedimenti di deroga debbano obbligatoriamente menzionare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti autorizzati ad applicare le deroghe; |
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permette la determinazione delle piccole quantità in assenza di supporto scientifico adeguato. |
La Commissione ritiene che gli atti adottati dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato non solo non sanano i vizi già identificati, ma addirittura li riproducono nella sostanza. Si tratta in particolare del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2006, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 230 del 18 ottobre 2006, della legge regionale n. 24 del 16 agosto 2007, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 167 del 4 settembre 2007, nonché della legge regionale n. 13 del 14 agosto 2008.
(1) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1.