1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/25


Ricorso proposto il 7 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-157/09)

2009/C 180/44

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, approvando e mantenendo in vigore l’art. 6, n. 1, della legge 3 aprile 1999, recante disciplina legislativa del notariato, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base al Trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento agli artt. 43 e 45;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita al convenuto, in primo luogo, che il requisito della nazionalità per l’accesso e l’esercizio della professione notarile costituisce un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento, garantita dall’art. 43 CE, di notai che siano cittadini di un altro Stato membro. È certo vero che l’art. 45 CE prevede un’esenzione dall’osservanza delle disposizioni sulla libertà di stabilimento, tuttavia ciò solamente per attività che configurano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. La Commissione sostiene che i compiti svolti dai notai nel diritto olandese costituiscono solo in misura molto limitata esercizio del potere pubblico, cosicché tale circostanza, alla luce della giurisprudenza esistente relativamente all’art. 45 CE, non può giustificare l’ostacolo posto.

In secondo luogo, la Commissione afferma che al fine di assicurare un livello di qualificazione professionale, con cui sia garantita la tutela del consumatore, il requisito della nazionalità non è in ogni caso adeguato alla luce dell’art. 43 CE. Esiste infatti un altro modo, che incide in maniera minore sulla libera circolazione, al fine di assicurare l’alto livello di qualificazione richiesto per le funzioni notarili, e cioè la possibilità per lo Stato membro ospitante di esigere una delle misure compensative di cui all’art. 4 della direttiva 89/48/CEE (1).


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).