20.6.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 2 aprile 2009 — «Enosi Efopliston Aktoploïas», «ANEK», «Minoïkes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»/Ypourgos Emborikis Naftilias

(Causa C-122/09)

2009/C 141/52

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti:«Enosi Efopliston Aktoploïas», «ANEK», «Minoïkes Grammes», «N.E.Lesbou», «Blue Star Ferries»

Convenuto: Ypourgos Emborikis Naftilias

Questioni pregiudiziali

1)

«Ai sensi degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, secondo comma, CE: i) se il legislatore greco fosse tenuto, per la durata dell’esenzione temporanea sino al 1o gennaio 2004, dall’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, recante il titolo «concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)» (GU L 364), esenzione introdotta all’art. 6, n. 3, del regolamento stesso e riferentesi alla Grecia, ad astenersi dall’adottare disposizioni tali da compromettere gravemente la piena ed effettiva applicazione del regolamento n. 3577/92 in Grecia dal 1o gennaio 2004 e oltre; ii) se i singoli abbiano diritto a far valere il regolamento in parola per contestare la validità di disposizioni, adottate dal legislatore greco prima del 1o gennaio 2004, nel caso in cui le ultime disposizioni nazionali compromettano gravemente la piena ed effettiva applicazione di tale regolamento in Grecia dal 1o gennaio 2004»;

2)

«In caso di soluzione positiva della prima questione, se sia compromessa gravemente la piena applicazione dal 1o gennaio 2004 del regolamento n. 3577/92 in Grecia, in ragione dell’adozione da parte del legislatore greco, prima del 1o gennaio 2004, di disposizioni le quali hanno un carattere esaustivo e permanente, non prevedono la scadenza della loro validità al 1o gennaio 2004 e sono incompatibili col disposto del regolamento n. 3577/92»;

3)

«In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se gli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consentano l’adozione di disposizioni nazionali secondo cui gli armatori possono fornire servizi di cabotaggio marittimo solo su determinate linee, individuate annualmente dall’autorità nazionale competente in materia, previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, nell’ambito di un sistema di autorizzazione avente le seguenti caratteristiche: i) riguarda indistintamente tutte le linee che servono le isole, ii) le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di accettare una richiesta presentata di rilascio di autorizzazione alla messa in servizio su una linea, apportando, discrezionalmente e senza previa definizione dei criteri applicati, modifiche unilaterali degli elementi della richiesta riguardanti la frequenza e il periodo di interruzione del servizio, nonché il nolo»;

4)

«In caso di soluzione positiva della prima e della seconda questione, se introduca una restrizione non consentita alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’art. 49, CE, una normativa nazionale che prevede che l’armatore, a cui sia stata rilasciata dall’amministrazione un’autorizzazione di messa in servizio di una nave su una linea determinata (in accoglimento della sua richiesta, nella sua forma originaria o previa modifiche di taluni suoi elementi che sono state accettate dall’armatore) sia, in linea di principio, obbligato a effettuare il servizio senza interruzioni sulla linea di cui si tratta per tutta la durata del periodo annuale di servizio e debba, prima di iniziare il servizio, depositare, a garanzia dell’adempimento di tale obbligo, una lettera di garanzia, garanzia che viene incamerata, in tutto o in parte, in caso di inadempimento o di adempimento inesatto dell’obbligo in parola».